Le Assemblee

Prerogative economiche dei Consiglieri

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto disposizioni di riduzione dei costi della politica (articolo 2) prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’erogazione di una quota pari all’80% dei trasferimenti erariali a favore della Regione, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, oltre che di una quota pari al 50% delle somme destinate per l’esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e della giunta, sia condizionata all’adozione – da parte di ciascuna Regione – delle misure previste dall’articolo 2 entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Il termine del 23 dicembre 2012 non si applica alle regioni che debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (le quali adottano le disposizioni entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data) né alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Tra gli adempimenti la disposizione normativa include la definizione dell’importo dell’indennità di funzione e dell’indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b).

La Conferenza delle Assemblee legislative regionali e la Conferenza delle Regioni, nella Plenaria congiunta del 30 ottobre 2012, hanno individuato la regione più virtuosa e hanno convenuto di definire altresì il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali; il documento è stato recepito nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012. In sintesi, il trattamento economico del consigliere regionale è stato omogeneizzato in modo uguale per tutte le regioni. La presa d’atto del 14.11.2013 della Conferenza Stato-Regioni dice che, entro questi due limiti massimi, insuperabili, è possibile graduare le indennità di funzione per gli assessori e i consiglieri che ricoprono specifici incarichi, nel pieno rispetto delle determinazioni di ciascuna regione nel merito.

Per il consigliere regionale il trattamento economico onnicomprensivo non può superare gli 11.100 € lordi; il trattamento economico delle massime cariche regionali, Presidente della Regione/Assemblea, onnicomprensivo, non può superare i 13.800 € lordi.

Si rileva anche il rinvio, da parte di suddetta norma, al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 in virtù del quale le Regioni hanno dovuto dare applicazione all’articolo 14, recependo – attraverso modifiche statutarie e legislative – quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), d), e).

In particolare altre misure sono state assunte:

  • a) l’abbattimento del finanziamento ai Gruppi politici consiliari, comportando così un risparmio annuo complessivo per tutte le Regioni pari a circa trentotto milioni di euro (l’importo annuo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari è stabilito in € 5.000,00 per Consigliere, maggiorato ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente di un importo pari ad € 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall’ultimo censimento);
  • b) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti;
  • c) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore;
  • d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
  • e) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Ne è conseguita, da parte di tutte le Regioni chiamate ad adempiere entro il 23 dicembre 2012, l’adozione delle leggi regionali di adeguamento al decreto legge 174/2012.

In considerazione del quadro normativo instauratosi con il suddetto decreto, vengono di seguito pubblicate le disposizioni di legge regionale che disciplinano il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali e istituiscono il collegio dei revisori dei conti, oltre alle modifiche statutarie volte alla riduzione del numero dei consiglieri regionali. Vengono, altresì, pubblicate alcune tabelle in merito agli assegni vitalizi.

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